Decreto Rilancio – Le misure per famiglie e imprese

Di seguito un prospetto delle principali misure di sostegno previste dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto “Rilancio” recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI LAVORATORI

Con questo decreto interveniamo con misure di sostegno diffuse per famiglie e lavoratori, includendo coloro che erano rimasti esclusi nel decreto “Cura Italia” e che presentano situazioni di imminente o prossima necessità. Clicca sulle singole voci per approfondimenti.

 

REDDITO DI EMERGENZA
Abbiamo istituito il Reddito di emergenza (Rem) per sostenere le famiglie più in difficoltà e non coperte da altre forme di sussidio. Il beneficio, erogato per due mensilità a partire dal mese in cui viene fatta richiesta, varia da un ammontare minimo di 400 euro fino ad un massimo di 800 euro e viene riconosciuto alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti (art. 82, c. 1-3):
  • residenza in Italia;
  • reddito familiare di aprile 2020 inferiore alla soglia dell’ammontare del beneficio (da 400 ad 800 euro)
  • patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10.000 euro (valore accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, incrementato a 25.000 euro se presente nel nucleo familiare un componente disabile);
  • ISEE inferiore a 15.000 euro.

Il beneficio può essere richiesto all’INPS entro la fine del mese di giugno 2020.

Il Rem non è cumulabile con le altre indennità del decreto “Cura Italia”e non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi da 400 a 800 euro o percettori di reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovino in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che siano ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Il Rem viene erogato dall'INPS previa richiesta, le cui modalità saranno comunicate sul portale dell'Istituto.
INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI
L’indennità di 600 euro disposta dal decreto "Cura Italia" a favore di professionisti con partita IVA, CO.CO.CO iscritti alla Gestione separata, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (commercianti, artigiani, etc.), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che ne hanno già fatto richiesta, viene rinnovata automaticamente anche per il mese di aprile 2020 (art. 84), come confermato dalla Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020. Allo stesso modo anche per i soggetti già beneficiari dell’indennità del settore agricolo, il bonus viene rinnovato per il mese di aprile con un importo di 500 euro. Inoltre, nella stessa circolare, l’INPS comunica che coloro che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19, possono presentare la domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo-aprile, entro il 3 giugno 2020.

Il Bonus di 600 euro per aprile spetta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI).

È riconosciuta un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio a favore di:
  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva iscritti alla Gestione separata, che abbiano subito, durante il secondo bimestre 2020, un calo del reddito superiore al 33%, rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, ovvero la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento (art. 84 c. 2);

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto (art. 84 c. 3);

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nello stesso settore, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 84 c. 6) (non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI).

La domanda deve essere presentata all’INPS che, al fine di verificare i requisiti autodichiarati dai potenziali beneficiari, trasmette la stessa all’Agenzia delle Entrate.

Come confermato dalla Circolare INPS n. 67, viene riconosciuta un’indennità per il trimestre marzo-maggio pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi, la cui attività sia stata interrotta o ridotta a causa dell’emergenza nazionale (art. 84 c. 8). Nello specifico, i beneficiari sono:
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 84 c. 8, a);
    • Per coloro i quali hanno visto rigettata la propria domanda da parte dell'INPS esclusivamente in quanto lavoratori stagionali NON del settore turistico, l'INPS procederà ad un riesame automatico della domanda e all'accoglimento della stessa in presenza dei requisiti con l'erogazione dei bonus di marzo, aprile e maggio.
    • Per coloro i quali non hanno ancora presentato la domanda possono farlo tramite il portale INPS.

  • lavoratori con uno o più contratti di tipo intermittente, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (art. 84 c. 8,. b);

  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata (con almeno un versamento e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto alla data del 23 febbraio 2020 (art. 84 c. 8, c);

  • incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA attiva con reddito annuo del 2019 superiore ad 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) (art. 84 c. 8, d).

I potenziali beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione (art. 84 c. 9).
Si può presentare domanda unica per i tre mesi tramite il portale INPS.

Con la Circolare n. 67, l’INPS comunica che i lavoratori dello spettacolo che hanno già usufruito del bonus a marzo, riceveranno o hanno già ricevuto in automatico sia aprile che maggio (600 euro al mese). Inoltre, per aprile e maggio l’indennità di 600 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo che abbiano versato almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con reddito non superiore a 35.000 euro (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione, art. 84 c.10).
Si può presentare domanda sul portale INPS.

Per ciascun mese di aprile e maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore di lavoratori sportivi (art. 98) impiegati con rapporti di collaborazione presso:
  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali;
  • le discipline sportive associate;
  • gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il beneficio viene erogato da Sport e Salute S.p.A. a cui va presentata l’istanza. Le modalità di presentazione della domanda ed i criteri sulla gestione del Fondo saranno definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’autorità delegata in materia di sport.

Tutte le indennità illustrate, erogate dall’Inps, non concorrono alla formazione del reddito e sono cumulabili con l’assegno di invalidità. I percettori di reddito di cittadinanza possono ricevere le suddette indennità solo qualora l’importo del reddito sia inferiore a quello dei bonus, come forma di integrazione fino all'ammontare dell’indennità spettante (art. 89 c. 12).

Non sarà più possibile richiedere l'indennità per il mese di marzo, decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI: BONUS COLF E BADANTI
I lavoratori domestici possono richiedere un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020 purché:
  • non conviventi col datore di lavoro;
  • titolari al 23 febbraio 2020 di uno o più contratti di lavoro con durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (art. 85 c. 1).

Non possono beneficiare del sostegno i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato diverso da lavoro domestico, né i titolari di pensione, ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità (art 85 c. 4).

La presente indennità, erogata in unica soluzione dall’INPS, non è cumulabile con gli altri bonus previsti dal decreto “Cura Italia”, né con il Fondo per il reddito di ultima istanza, né con il reddito di emergenza, né con il reddito di cittadinanza (ad eccezione del caso in cui l’indennità può essere concessa come integrazione fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro) (art. 90 c. 3).
BONUS 600 EURO, ASSEGNI DI INVALIDITÀ E REDDITO DI CITTADINANZA
Con modifiche legislative introdotte dal decreto Rilancio, coloro i quali prima erano esclusi dall'indennità come i beneficiari degli assegni ordinari di invalidità (di qualsiasi importo) o i percettori di reddito di cittadinanza (con importo inferiore ai 600 euro), adesso potranno ricevere i bonus presentando domanda entro il 3 giugno 2020.

Dunque, il decreto Rilancio elimina con effetto retroattivo l’incompatibilità tra assegno ordinario di invalidità e bonus di 600 euro, ma fissa al 3 giugno 2020 il termine ultimo per fare domanda, sia per l’erogazione della mensilità di marzo che per il riconoscimento in automatico della tranche relativa al mese di aprile (anche per i percettori del reddito di cittadinanza con importo inferiore a 600 euro).

Per coloro che hanno avuto respinta la domanda esclusivamente a causa della percezione di un assegno di invalidità o del reddito di cittadinanza, l'INPS procederà automaticamente al riesame e all'accoglimento, senza bisogno di un'ulteriore domanda. Il bonus sarà di 600 euro per marzo e 600 per aprile per i percettori di assegno di invalidità.

Nel caso in cui all'interno di nucleo familiare con reddito di cittadinanza vi sia un lavoratore che ha i requisiti per il bonus di 600 euro si procederà ad una integrazione del reddito di cittadinanza mensile fino al raggiungimento dell'importo del bonus. Se il reddito di cittadinanza supera già il valore del bonus non si avrà diritto ad alcuna integrazione.
PROFESSIONISTI - FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
Il Fondo per il reddito di ultima istanza destinato al sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private (avvocati, ingegneri, etc.) è ampliato da 300 milioni a un miliardo centocinquanta milioni di euro (art.78).

Occorre sottolineare che non è più richiesto il requisito di iscrizione in via esclusiva agli enti previdenziali di diritto privato, allargando così la platea dei beneficiari.

Con il decreto interministeriale del 29 maggio 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

II bonus verrà erogato automaticamente per il mese di aprile ai professionisti già beneficiari dell'indennità del mese di marzo (prevista dal decreto Lavoro-Economia del 28 marzo 2020 emanato ai sensi dell’articolo 44 del Cura Italia).

Al fine del riconoscimento dell’indennità, i professionisti che non hanno percepito il bonus per il mese di marzo dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
  • un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, nell'anno di imposta 2018;
  • un reddito complessivo compreso tra 35 mila e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere titolari di pensione.
L'indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, che rispettino i limiti di reddito precedentemente illustrati.

La domanda dovrà essere presentata, a partire dall’8 giugno 2020, agli enti cui si è iscritti. L’ente provvederà alla verifica dei requisiti e all’erogazione del beneficio.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con le estensioni degli ammortizzatori sociali e le indennità previste dal decreto Cura Italia, con le nuove indennità successivamente introdotte dal decreto Rilancio, né con il Reddito di emergenza ed il Reddito di cittadinanza.
LAVORATORI DIPENDENTI: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A tutela dei lavoratori dipendenti, l'impossibilità del licenziamento è prolungata da 60 giorni a 5 mesi e, in aggiunta, sono sospese anche le procedure in corso di licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo (art. 80).

Il datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, ha proceduto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può reintegrare il dipendente licenziato purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione in deroga dalla data del licenziamento (art. 80 c. 1 b). In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Il Trattamento ordinario di integrazione salariale e l’accesso all’assegno ordinario vengono concessi, nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata sospesa o ridotta per eventi riconducibili all’emergenza, per una durata massima di nove settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle prime nove settimane. Sono riconosciute altresì ulteriori quattro settimane aggiuntive di trattamento, utilizzabili solo dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020 (ad eccezione dei datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, che potranno usufruirne anche per periodi precedenti al 1° settembre). Inoltre, viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 68).

Allo stesso modo, per le aziende già in Cassa Integrazione Straordinaria viene concessa l’integrazione salariale per una durata massima di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle prime nove settimane. Anche in questo caso è riconosciuta la possibilità di estendere il periodo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (art. 69).

La Cassa Integrazione in deroga è concessa per una durata massima di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le restanti cinque settimane vengono erogate a seguito di comunicazione all’INPS. Allo stesso modo è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (art. 70).

Tra le novità, può essere concessa la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020, e comunque, con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Per i dipendenti del settore agricolo ai quali non è possibile applicare la suddetta integrazione potrà essere concessa la Cassa integrazione salariale in deroga.

Al fine di semplificare le procedure, i datori di lavoro che fanno ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario o alla Cassa Integrazione in deroga, e che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione delle ore autorizzate. Entro 15 giorni l’INPS autorizza e dispone l’anticipazione del 40%. Infine, dopo aver aver ricevuto comunicazione dei dati definitivi da parte del datore di lavoro, l’INPS provvederà al saldo o al recupero delle somme maggiori anticipate.

Viene anche disposta la proroga di ulteriori due mesi per l’indennità di disoccupazione NASpI e per l’Indennità per collaboratori coordinati e continuativi Disoccupazione Collaboratori (DIS-COLL), a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità disposte dal decreto "Cura Italia". In entrambi i casi, la fruizione deve essere terminata nel periodo tra 1° marzo e il 30 aprile 2020 e l’importo riconosciuto è pari al valore dell’ultima mensilità percepita (art. 92).
INCENTIVO AL LAVORO AGRICOLO
Viene incentivato il lavoro agricolo (art. 94): i percettori di ammortizzatori sociali, NASpI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiore ai 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, senza subire una riduzione o perdita del beneficio, nel limite di 2.000 euro per il 2020.

Inoltre, per rendere effettivo l’incentivo, verranno sospese per un periodo da 2 a 4 mesi le misure di condizionalità del Reddito di Cittadinanza, così come i termini per i percettori di NASpI e DIS-COLL (art. 76).
MISURE PER FAMIGLIE: CONGEDI E VOUCHER BABYSITTER
Con riguardo alle famiglie, il congedo parentale per lavoratori del settore privato, retribuito al 50%, è stato ampliato da 15 a 30 giorni per figli fino a 12 anni, usufruibile fino al 31 luglio 2020 (art. 72 c. 1, a). Per figli fino a 16 anni si può usufruire di congedo non retribuito, salvo che non ci sia altro genitore non lavoratore. Si tratta di una misura senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento.

In alternativa, può essere richiesto uno o più bonus per baby sitting, confermato e "potenziato" per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse. Nel dettaglio, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è aumentato da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (art. 72 c. 1, c).

Per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati nell’emergenza COVID-19, il bonus baby sitting viene aumentato da euro 1.000 a euro 2.000 (art. 72 - art. 23 e 25 del Decreto Cura Italia).

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90).

Per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, volte a introdurre:
  • interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 (art. 105 c. 1, a);
  • progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (art. 105 c. 1, b).

BONUS VACANZE
Viene riconosciuto un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast, in favore di nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 (art. 176).

Il Tax Credit Vacanze è concesso:
  • nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare;
  • a condizione che venga fruito esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e con il restante 20% riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il credito decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare. Pertanto, sarà riconosciuto ad esempio un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e pari a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
INCREMENTO PERMESSI LEGGE 104 E BENEFICI PER CATEGORIE PROTETTE
I permessi retribuiti previsti dalla legge 104 vengono estesi per ulteriori 12 giornate, nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73).

Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, abbiamo disposto per il 2020 un incremento di 90 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze (art. 104 c. 1). Allo stesso modo, per sostenere i percorsi di sviluppo delle competenze per la gestione quotidiana e per una maggiore autonomia di soggetti gravemente disabili, è stato incrementato di ulteriori 20 milioni il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 104 c. 2).

Infine, è stato istituito il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture menzionate, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 104 c. 3).
FONDO NUOVE COMPETENZE
Il decreto prevede che i contratti collettivi possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell'orario di lavoro per esigenze organizzative e produttive, destinando parte delle ore lavorative a percorsi formativi. A tal fine è stato istituito il Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale, SPAO, il Fondo coprirà gli oneri delle ore di formazione comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 88 c. 1).

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO E SORVEGLIANZA SANITARIA
Ai dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una connotazione di rischio, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero. Tale periodo viene esteso dal 30 aprile al 31 luglio 2020 (art. 78).

BONUS BICICLETTE E MONOPATTINI ELETTRICI
Introduciamo un bonus pari al 60% della spesa, e comunque non superiore a 500 euro, dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, per i residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che acquistino biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel (art. 229 c. 1).

Inoltre, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, è concesso un “buono mobilità” a favore di chi rottama autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, pari a:
  • 1.500 euro per ogni autovettura rottamata;
  • 500 euro per ogni motociclo rottamato.

Il bonus è concesso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e dovrà essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Consulta le FAQ sul sito del ministero dell’Ambiente.

SOSTEGNO ALLE PMI E AI PROFESSIONISTI

Stiamo cercando di fornire un supporto al tessuto economico e imprenditoriale. Si dovrà fare ancora tanto ma è un altro passo in questo difficile percorso di ripartenza, mettendo in campo diverse misure per dare un po’ di ossigeno alle nostre imprese. Clicca sulle singole voci per approfondimenti.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (art. 25) a soggetti:
  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti attività agricola o commerciale (anche se svolte in forma di cooperativa);
  • titolari di reddito da lavoro autonomo;
  • titolari di partita IVA.
Il contributo a fondo perduto non spetta ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto "Cura Italia" (professionisti, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori dello spettacolo), ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private. La misura viene concessa al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • i ricavi e compensi non devono risultare superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • i soggetti non devono aver cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020;

Per le attività che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi al fatturato.

L’ammontare del contributo sarà calcolato sulla base delle riduzioni di fatturato effettivamente subite partendo, nel dettaglio, dalla differenza tra fatturato o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020, moltiplicata per differenti percentuali a seconda dell’ammontare dei ricavi e compensi nel 2019:
  • 20% fino a 400.000 euro nell'ultimo periodo d’imposta;
  • 15% da 400.000 euro fino a 1.000.000 di euro nell'ultimo periodo d’imposta;
  • 10% da 1.000.000 di euro fino a 5.000.000 di euro nell'ultimo periodo d’imposta.

L’importo minimo per i soggetti beneficiari persone fisiche è pari a 1.000 euro, per quelli diversi da persone fisiche a 2.000 euro.

Per ottenerlo, è necessario presentare apposita domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate, contenente i requisiti richiesti, inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia. Occorre precisare che il contributo non concorre a formazione base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.

AGEVOLAZIONE PER GLI AFFITTI
All'articolo 28 del presente decreto, abbiamo previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in favore di:
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività già menzionate.

Le strutture alberghiere potranno richiedere entrambi i crediti d’imposta illustrati, indipendentemente dal volume d’affari del 2019.

I potenziali beneficiari potranno fruire del credito d’imposta, commisurato ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, purché abbiano subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e cedibile al locatore o concedente per sconto su canone, o anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
TAGLIO IRAP PER IL 2020
All'articolo 24 abbiamo disposto l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, nonché della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 a favore di:
  • imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni;
  • lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, viene dispone la riduzione della spesa sostenuta delle utenze elettriche a bassa tensione per uso non domestico con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro totali (art. 30).
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE
All'articolo 38 del presente decreto abbiamo previsto un pacchetto di misure di sostegno alle start-up innovative:
  • 100 milioni di euro aggiuntivi per il 2020 destinati al programma di Smart&Start, per il rifinanziamento di agevolazioni in forma di finanziamento agevolato, allo scopo di rafforzare, sull'intero territorio nazionale, gli interventi previsti in favore della diffusione e valorizzazione economica delle start-up innovative;

  • 10 milioni per l’attivazione di contributi a fondo perduto, al fine di agevolare l’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative, così da incentivare successivamente anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati;

  • al “Fondo di sostegno al venture capital”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e collegato al Fondo Nazionale Innovazione, sono assegnate 200 milioni di euro di risorse aggiuntive, finalizzate a sostenere gli investimenti nel capitale, tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati o altri strumenti finanziari;

  • al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo delle start-up, si interviene con un credito d’imposta pari al 150% del loro ammontare per le spese di contratti di ricerca extra muros, equiparando così le sole start-up innovative, alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti;

  • Il termine di permanenza nella sezione speciale start-up del registro delle imprese è prorogato di 12 mesi;

  • si dispone un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative con una detrazione massima del 50% sulla somma investita, non superiore a 100.000 euro e da mantenere per almeno 3 anni, nel capitale sociale delle stesse.

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Tramite l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuoviamo un sostegno da destinare alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia", interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di (art. 95):
  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile è pari a:
  • 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
  • 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Questi benefici non sono compatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
INCENTIVI PER L’ADEGUAMENTO E LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Cerchiamo di sostenere tutte quelle attività che hanno attività aperte al pubblico, a partire da bar e ristoranti (v. elenco completo) con un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).

Nello specifico, il credito si applica alle spese per interventi di natura edilizia, necessari ad esempio, alla realizzazione di spazi medici, ingressi o spazi comuni, o in relazione ad investimenti in attività innovative con l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza. Il credito d'imposta inoltre è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Il Ministero dello sviluppo economico potrà ampliare la lista delle spese ammissibili e dei beneficiari.
Tale credito è esteso ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ad una platea ancora più ampia (soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) si rivolge il credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125). Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I criteri e le modalità di fruizione dei crediti d’imposta saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
SOSTEGNO PER IL TERZO SETTORE
Viene disposto un incremento di 100 milioni per l’anno 2020 della prima sezione del Fondo Terzo settore. L’obiettivo è quello di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19 (art. 67).

Inoltre, i contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari vengono estesi anche agli enti del terzo settore (art. 77).

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso anche agli enti del terzo settore (art. 64 decreto Cura Italia), così come la sospensione dei canoni per immobili pubblici in locazione, in particolare per le ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art. 95 decreto Cura Italia).
SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO-CULTURALE
Per una sintesi delle misure relative al settore turistico-culturale si rimanda alla scheda illustrativa del ministero competente.
ECOBONUS E SISMABONUS
All’articolo 119 del presente decreto interveniamo con un incremento al 110% della detrazione, per le spese sostenute dal il 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di uguale importo, per specifici interventi di riqualificazione che comportino il miglioramento di due classi energetiche, e di messa in sicurezza sismica, da ripartire in cinque quote annuali di uguale importo.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, gli interventi per i quali è prevista la detrazione al 110% sono:
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (con spesa massima pari a 60.000 per abitazione);

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con spesa massima pari a 30.000 per abitazione);

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (con spesa massima pari a 30.000 euro).

Quando, in concomitanza con almeno uno degli interventi elencati, vengono eseguiti anche altre opere di efficientamento energetico, oppure sono installate infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, anche a tali opere o installazioni viene applicata la detrazione al 110%.

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza sismica, anche ad essi la detrazione è applicata nella misura del 110%, per tutti gli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, beneficia egualmente della detrazione al 110%, nel caso in cui venga realizzata in concomitanza con almeno uno degli interventi di efficientamento energetico indicati o con un intervento di messa in sicurezza sismica e subordinata alla cessione al GSE dell’energia non auto-consumata.

In alternativa, il contribuente può optare (art. 121):
  • per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore, recuperabile sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;
  • per una trasformazione diretta in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

MISURE FISCALI
Per un approfondimento delle misure fiscali si rimanda alla presentazione agile e schematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate.
AIUTI DI STATO
Dando seguito al via libera della Commissione Europea, diamo la possibilità agli enti locali di adottare ulteriori misure di aiuto oltre a quelle statali. Le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto fino a un importo di 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni (art. 54). Gli aiuti non possono superare:
  • l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • l’importo di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Inoltre, gli enti territoriali menzionati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza, possono:
  • istituire regimi di aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
  • adottare misure di aiuto per contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di evitare pratiche di licenziamento (art. 60).

Possono essere disposte garanzie per prestiti, così come garanzie per tassi d'interesse agevolati per gli investimenti e per il capitale di esercizio. Le suddette garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o indiretto, attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (art. 55 - 56).

Tra gli aiuti di Stato, il Decreto interviene anche con aiuti agli investimenti:
  • per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, prodotti connessi all’emergenza (art. 58) e per la produzione dei prodotti stessi (art. 59). Per esempio, medicinali (compresi i vaccini), trattamenti, relativi prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime e gli altri investimenti [...] attrezzature ospedaliere e mediche, ecc.

la deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, permettendo alle stesse l’accesso agli aiuti per fronteggiare emergenza (art. 53).

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