“Decreto Agosto”: le principali misure in materia di lavoro e sostegno al reddito

Di seguito un prospetto delle principali misure in materia di lavoro e sostegno al reddito previste dal decreto legge n. 104/2020, meglio noto come “Decreto Agosto”, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Per incentivare i datori di lavoro a uscire da una condizione di cassa integrazione, abbiamo disposto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, in favore dei datori di lavoro del settore privato – con esclusione di quello agricolo – che non richiedono interventi di integrazione salariale con causale COVID-19, ma che ne abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale esonero sarà fruibile entro il 31 dicembre 2020, in misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già usufruite (art. 3). Ai beneficiari della misura viene applicato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali 

Abbiamo disposto un esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 6 mesi, in favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dal 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Sono esclusi dalla misura i datori del settore agricolo, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione (art. 6).
L’esonero contributivo al 100% è previsto anche per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi (art. 7).

Entrambi gli esoneri sono riconosciuti con limite massimo di importo di esonero, relativo al singolo dipendente, pari a 8.060 euro su base annua e possono essere riconosciuti anche nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato (a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto). 

Agevolazioni contributive in favore delle imprese del Mezzogiorno

Al fine di supportare le imprese nel Sud Italia, abbiamo introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro del settore privato – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – operanti in aree svantaggiate, con particolare riferimento a regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea e un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale (art. 27 comma 1). La Sicilia rientra tra le regioni con i parametri stabiliti. Inoltre, si apre al successivo riconoscimento di sgravi contributivi per il periodo 2021-2029 (art. 27 comma 2). 

Proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine 

È stato temporaneamente modificato il regime di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato prevedendo la possibilità di rinnovo o proroga anche in assenza di causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fino al 31 dicembre 2020 (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) (art. 8). 

Proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

A tutela dei lavoratori dipendenti, abbiamo previsto l’impossibilità di licenziamenti collettivi e individuali ai datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di cassa integrazione riconducibili all’emergenza o dell’esonero dai contributi previdenziali. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e quelle inerenti il recesso da contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 14).
Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, fallimenti o in presenza di accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Proroga NASpI e DIS-COLL

Abbiamo disposto la proroga per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio (art. 5). L’importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 

La proroga opera a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute dai decreti cosiddetti Cura Italia e Rilancio. 

Indennità per lavoratori 

Abbiamo introdotto indennità per specifiche categorie di lavoratori (art. 9). Viene infatti riconosciuto un sostegno onnicomprensivo pari a 1.000 euro in favore di coloro che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI,  e che siano lavoratori: 

  • dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione nei suddetti settori
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo;
  • intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto (iscritti alla Gestione separata INPS con almeno un contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo per il 2019 superiore a 5.000 euro, purché titolari di partita IVA attiva (iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 17 marzo 2020);
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
      • almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro;
      • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a 35.000 euro;
  • dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:
      • titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata pari almeno 30 giornate;
      • titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata pari almeno 30 giornate;
      • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità elencate non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro (ad eccezione che con l’assegno ordinario di invalidità). 

Inoltre, viene introdotta una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi (rientranti nelle categorie della gente di mare e dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore), a condizione che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo (non titolari di pensione e/o indennità di malattia, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI) (art. 10).

Infine, si dispone l’erogazione, anche per il mese di maggio 2020, dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con un importo pari a 1.000 euro (anziché 600 euro). L’indennità sarà erogata automaticamente a coloro che abbiano già fruito della misura, diversamente, dovrà essere presentata domanda non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (art. 13). 

Ulteriore mensilità Reddito di Emergenza

Abbiamo previsto l’erogazione di un’ulteriore quota del Reddito di Emergenza, con un importo compreso fra 400 e 800 euro, a favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti richiesti:

  • Reddito familiare inferiore, nel mese di maggio 2020, al beneficio del Rem;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l’indennità lavoratori marittimi o quella a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto;
  • requisiti già richiesti dal decreto Rilancio (art.82 commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3).

La domanda può essere presentata sul sito INPS entro il 15 ottobre 2020 (art. 23).