Decreto «Cura Italia»: gli aiuti a famiglie, imprese e lavoratori

Di seguito un prospetto delle principali misure di sostegno previste nel decreto “Cura Italia” con i primi interventi previsti dal Governo per le misure di aiuto e sostegno in favore di imprese, lavoratori e famiglie colpite dall’emergenza Covid-19.

MISURE PER AUTONOMI, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI

È riconosciuta un’indennità esentasse di 600 euro per il mese di marzo a favore di: 

  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art.27);
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nello specifico, commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome, agenti di commercio (art.28);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico (che include strutture ricettive di ogni tipo, attività di ristorazione, bar, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e tour operator, guide e accompagnatori turistici, etc.) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (art. 29);
  • operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo (art. 30);
  • lavoratori dello spettacolo con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro (art. 38).

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 1° aprile sul portale INPS dedicato. Con riguardo alle modalità attuative, è stata pubblicata una circolare INPS, nella quale si specifica che i potenziali fruitori potranno accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, attraverso:

  • i canali ordinari (Pin, Spid, Carta di identita elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center);
  •  il PIN semplificato, rilasciato via sms o email subito dopo la richiesta, per coloro che non dispongono di una chiave d’accesso.

La medesima indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta a professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza obbligatoria private (INARCASSA, Cassa forense, Enpab, Cnpadc, Enpacl, Cipag, Inpgi, Enpam, Cassa notariato, Enpala, Eppi, Epap, Enpap, Cnpr, Veterinari). La richiesta va fatta alla propria cassa di riferimento e il bonus viene erogato a favore di coloro che hanno i requisiti previsti dal decreto e sintetizzabili così:

  • reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro;
  • reddito complessivo 2018 tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 

Questa indennità è garantita con fondi statali e ogni cassa può scegliere ulteriori o più ampie forme di sostegno ai propri iscritti.

Tra le misure di sostegno, il decreto Cura Italia estende la possibilità di richiesta della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa e di accesso al “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”, cosiddetto Fondo Gasparrini, anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 56), per un periodo di nove mesi.

Occorre che i potenziali beneficiari autocertifichino di aver subito, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato superiore al 33%, rispetto a quanto fatturato durante l’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della sospensione, della chiusura o della restrizione della propria attività, causate dall’emergenza COVID-19.

Il Fondo, rifinanziato con 500 milioni di euro, provvederà al pagamento del 50% degli interessi, inclusa la componente di maggiorazione (cosiddetto spread).

Per richiedere la sospensione, è necessario compilare e consegnare alla propria banca il modulo di riferimento, scaricabile sul sito del MEF o di Consap Spa (gestore del Fondo). Inoltre, fino al termine dell’emergenza per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE

Agli articoli 49-59 del decreto Cura Italia, viene previsto un primo pacchetto di misure per il sostegno alla liquidità delle attività economiche del nostro Paese:

  • le piccole e medie imprese, tramite una comunicazione agli istituti bancari e finanziari, hanno diritto ad una moratoria delle linee di credito in conto corrente, dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito, delle scadenze di prestiti a breve e delle rate di prestiti e canoni in scadenza, tutto congelato fino al 30 settembre;
  • viene agevolato il ricorso al Fondo di garanzia PMI (per le piccole e medie imprese)  e al microcredito (per nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni);
  • viene prevista la possibilità di un prestito di 3.000 euro a 18 mesi con garanzia gratuita e senza valutazione;
  • le grandi imprese beneficiano della garanzia dello Stato a favore di Cassa Depositi e Prestiti per le risorse necessarie da fornire alle banche per i finanziamenti in corso.

Per informazioni più dettagliate si veda l’apposita pagina del Ministero e il testo della circolare ABI.

Vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute di marzo ed aprile per i lavoratori delle imprese che operano nei settori maggiormente colpiti (v. dettagli all’art. 61). La sospensione si estende al 31 maggio 2020 per gli enti di promozione sportiva e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Come previsto dall’art. 62, per tutte le imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte, trattenute per addizionale regionale e comunale, iva, contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio 2020.

In merito all’Agenzia delle Entrate, imprese e professionisti è in vigore la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie di cartelle esattoriali (art. 68) e di ogni termine relativo alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli agenti di riscossione con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (art. 67).

Sempre a favore delle imprese e della tutela dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 43, vengono stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Per l’erogazione di queste risorse Invitalia fornirà quanto prima le modalità di erogazione.

Tra gli altri interventi sono presenti:

  • un credito d’imposta del 50% per la sanificazione degli strumenti e dei luoghi di lavoro (art. 64) (spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per beneficiario);
  • un credito d’imposta del 60% per il mese di marzo per il canone di locazione degli esercenti attività d’impresa, ad esclusione delle attività rimaste aperte (art. 65); l’unica condizione è che gli immobili rientrino nella categoria catastale C/1.
LAVORATORI DIPENDENTI: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

A tutela dei lavoratori dipendenti, il decreto dispone che per 60 giorni non sarà possibile effettuare alcun licenziamento (art. 46). Nel caso in cui le aziende siano impossibilitate a proseguire l’attività lavorativa a causa dell’emergenza “COVID-19”, agli articoli 19-22, è prevista la cassa integrazione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un massimo di nove settimane.

Tutte le imprese con più di 5 dipendenti possono accedere agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto “Cura Italia”. Già da fine marzo è possibile presentare istanza.

Le imprese con un numero di dipendenti da 1 a 5 possono accedere alla cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del decreto “Cura Italia” attraverso istanza alla Regione. Dal 3 aprile le imprese siciliane coi requisiti sopra citati possono fare domanda tramite apposito portale.

Apposita circolare INPS ha chiarito le modalità operative di tutte le misure. Per favorire la disponibilità di risorse ai lavoratori nel più breve tempo possibile è stata siglata convenzione con ABI (Associazione Bancaria Italiana) per un anticipazione delle risorse su istanza del lavoratore.

EMERGENZA ALIMENTARE E “REDDITO DI EMERGENZA” (INTERVENTI PER PERSONE NON BENEFICIARIE DI MISURE DI SOSTEGNO)

Per i cittadini e le famiglie che non dispongono di alcun reddito né rientrano nei requisiti per accedere alle misure di sostegno è previsto il fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 decreto “Cura Italia”). Nei prossimi giorni verrà chiarito con un decreto interministeriale quali soggetti potranno accedervi e secondo quali modalità.

Per le stesse finalità entro la prima metà di aprile, inoltre, verrà emanato un altro decreto legge con le misure di sostegno per i prossimi mesi, nel quale intendiamo inserire il “reddito di emergenza“.

Per dare un sostegno immediato abbiamo stanziato 400 milioni di euro per garantire a tutte le persone che ne avessero bisogno per le prossime settimane i beni di prima necessità.

Per il Comune di Palermo il contributo statale è pari a 5,1 milioni di euro che corrisponderà ad un contributo tra 60 e 110 euro a settimana per circa 12.000 famiglie (40.000 cittadini). I cittadini che hanno fatto richiesta verranno contattati dal Comune a breve per l’erogazione di tali contributi.

MISURE PER FAMIGLIE: CONGEDI E VOUCHER BABY SITTER

Ai sensi dell’articolo 23, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a uno specifico congedo (50% della retribuzione) per un periodo continuativo e frazionato non superiore a 15 giorni. Il medesimo congedo è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in presenza di figli con disabilità. L’art. 25 inoltre estende il congedo anche ai dipendenti pubblici.

Si può beneficiare del congedo facendo richiesta al datore di lavoro, che non potrà in alcun modo opporsi o rifiutarlo. L’INPS emanerà le modalità operative nei prossimi giorni. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta di congedo parentale anche per i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, con la differenza che in questo caso non spetta alcuna indennità né contribuzione configurativa.

In alternativa al congedo retribuito è possibile optare per un bonus per i servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro, esteso a 1.000 euro per il personale sanitario e del comparto sicurezza impegnato nell’emergenza.

Per ottenere il voucher bisogna presentare domanda online sul sito INPS, solo dopo essersi registrati nella piattaforma tramite il servizio online dedicato. Inoltre, se non si ha già un contratto regolare in corso, bisogna registrare la/il baby sitter. La somma del voucher viene versata in un apposito “borsellino speciale” attivato per l’erogazione.

Il bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus asilo nido e il voucher baby sitter sono cumulabili.

Entrambi gli strumenti sono validi per il periodo di chiusura delle scuole.

INCREMENTO PERMESSI LEGGE 104 E BENEFICI PER CATEGORIE PROTETTE

I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 del 1992 vengono incrementati di 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (art. 24). L’art. 26 invece prevede misure per chi è in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (art. 1, c. 2, h) e i) del decreto legge n. 6 del 2020) nonché per i lavoratori con grave disabilità o con condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

PREMIO DI 100 EURO PER I DIPENDENTI SENZA SMART WORKING

Per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 euro che non possano usufruire dello smart working viene riconosciuto un premio di 100 euro per il mese di marzo (art. 63). Si tratta di un’indennità che non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e che verrà erogata direttamente sullo stipendio, in funzione dei giorni lavorativi effettuati in sede di lavoro durante il mese di marzo. Il datore di lavoro, a carico del quale sarà la procedura per il bonus, recupererà le somme mediante compensazione fiscale.

LINK UTILI