Per tutti gli stagionali

In questi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni di lavoratori stagionali preoccupati per la bocciatura della loro istanza per i 600 euro di marzo da parte dell’INPS.

Di seguito vi spiego cosa è successo e come comportarvi in tutti i vari casi, incluso quello di rigetto della vostra domanda da parte dell’INPS.

Per fare le verifiche avete bisogno della comunicazione obbligatoria che l’impresa ha fatto al momento dell’assunzione, di copia del contratto di lavoro che avete siglato a suo tempo e del rendiconto individuale Uniemens. Quest’ultimo documento è quello a cui fa riferimento l’INPS quando ha valutato o valuterà la vostra richiesta.
Nella comunicazione obbligatoria dovete prestare attenzione alla sezione “lavoratore” e verificare se in corrispondenza della voce “lavoro stagionale” vi è un “Si” o un “No”. In questo secondo caso (No), andate a leggere il paragrafo 3).

Se invece trovate un “Si” nella casella “lavoro stagionale”, procedete come segue:

  • se l’INPS vi ha rigettato la domanda leggete il paragrafo 1);
  • se avete già ricevuto il bonus per marzo dovete solo aspettare il bonifico per il mese di aprile. Per il bonus relativo al mese di maggio (pari a euro 1000), si aspetta ancora di capire se sarà necessario presentare ulteriore istanza. Verrà comunque erogato solo a favore di quei lavoratori che non risultano percettori di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto;
  • se non avete fatto la domanda perché non operavate nel settore turistico, leggete il paragrafo 2).
1) STAGIONALI TURISMO CON RISPOSTA NEGATIVA DA PARTE DELL’INPS

Le motivazioni per cui l’INPS ha rigettato la vostra domanda sono tre:

A) L’azienda per la quale avete lavorato ha un codice attività (codice ATECO) che non rientra tra quelli del settore turistico. Potete verificare il codice di 6 cifre presente nella sezione “datore di lavoro” (casella “settore”) nella comunicazione obbligatoria fatta al momento dell’assunzione. Se il codice dell’azienda non rientra tra quelli elencati in questa circolare dell’INPS dovrete fare una nuova domanda per il bonus relativo a marzo che abbiamo attivato con decreto del Ministro del lavoro del Movimento 5 stelle Nunzia Catalfo. Con questo provvedimento garantiamo tutela ai lavoratori stagionali che non operano in imprese con codici di attività “turistiche”, come richiesto con l’ordine del giorno 9/02463/130 a mia prima firma approvato dal Governo alla Camera dei deputati. Grazie all’articolo 84 c. 8 lett. a del Decreto Rilancio la misura è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio. Nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda sul portale INPS. Inoltre, verrà chiarito se sarà necessario fare due distinte domande, una per marzo ed una per aprile e maggio. Verosimilmente l’istanza sarà unica e vi accrediteranno in unica battuta 1.800 euro.

B) Nella comunicazione obbligatoria al momento dell’assunzione, in corrispondenza della voce “lavoro stagionale” vi è un “No”. Leggete il paragrafo 3).

C) Nella comunicazione obbligatoria al momento dell’assunzione, in corrispondenza della voce “lavoro stagionale” vi è un “Si” e il codice di 6 cifre presente nella sezione “datore di lavoro” (casella “settore”) rientra tra quelli elencati in questa circolare dell’INPS. In questo caso l’INPS ha verosimilmente rigettato la vostra istanza perchè l’Uniemens che è stato caricato dalla vostra azienda è sbagliato. Accanto all’annualità 2019 troverete un codice alfanumerico di 3 elementi: prima dovrebbe esserci un numero, la seconda dovrebbe essere o una P (part-time) o una F (full-time) e la terza una D (contratto a tempo determinato) oppure una T o S (contratto stagionale). La vostra domanda in questo momento dovrebbe trovarsi in fase di riesame (vedi sul portale INPS nella sezione “Fascicolo del cittadino” / Richieste presentate). Si sta cercando di individuare una modalità per porre rimedio all’errore di registrazione da parte della vostra azienda o del suo consulente.

Entro l’11 giugno verranno riesaminate le domande di quei lavoratori con contratto di lavoro stagionale, corretta indicazione della qualifica di stagionale nella comunicazione UNILAV ed errata indicazione nell’UNIEMENS. Sono fiducioso rispetto al fatto che, nonostante l’errore di registrazione da parte di consulenti e datori di lavoro e grazie all’impegno del Ministro Nunzia Catalfo, questi casi verranno risolti. Il 30 maggio è apparsa sulla pagina personale INPS di alcuni di questi lavoratori una scritta che faceva riferimento ad un riesame (e secondo rigetto) in data 10/10/10. Si è trattato solo di un bug di visualizzazione che adesso è stato corretto.

2) STAGIONALI DI SETTORI DIVERSI DAL TURISMO

Se l’azienda per la quale avete lavorato ha un codice attività (codice ATECO) che non rientra tra quelli del settore turistico, vi segnalo che grazie al decreto del Ministro del lavoro del Movimento 5 stelle Nunzia Catalfo garantiamo tutela anche a voi per il mese di marzo, come richiesto con l’ordine del giorno 9/02463/130 a mia prima firma approvato dal Governo alla Camera dei deputati.

Grazie all’articolo 84 c. 8 lett. a del Decreto Rilancio e al chiarimento disposto dall’INPS con la Circolare n. 67, per questa categoria di lavoratori, la misura è stata estesa per il trimestre marzo-maggio, purché gli stessi:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • abbiano lavorato per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale;
  • non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei contratti di tipo intermittente) e di trattamento pensionistico diretto.

Per coloro i quali hanno visto rigettata la propria domanda da parte dell’INPS esclusivamente in quanto lavoratori stagionali NON del settore turistico, l’INPS procederà ad un riesame automatico della domanda e all’accoglimento della stessa in presenza dei requisiti con l’erogazione dei bonus di marzo, aprile e maggio.

Per coloro i quali non hanno ancora presentato la domanda possono farlo tramite il portale INPS.

3) STAGIONALI CON COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ERRATA

Abbiamo riscontrato dei casi di lavoratori che, pur avendo siglato dei contratti in cui si fa espresso riferimento alla stagionalità, sono in possesso di una comunicazione obbligatoria di assunzione in cui alla voce “lavoro stagionale” vi è un “no”. Anche questo si tratta di un errore di registrazione commesso dalle aziende o dai loro consulenti, sui quali l’INPS non ha alcuna responsabilità. Non è possibile per lo Stato di accertarsi del carattere stagionale del vostro contratto. 
Risulta difficile trovare una soluzione ma sarebbe comunque utile una correzione da parte delle aziende della comunicazione obbligatoria fatta a suo tempo in maniera tale che ci fosse corrispondenza tra il vostro contratto e quello che è stato comunicato alle autorità competenti.

Stiamo lavorando per risolvere ogni problema finora riscontrato e non lasciare indietro nessuno.
Per qualsiasi chiarimento o criticità riscontrata,
non esitate a scrivere al mio indirizzo e-mail: varrica_a@camera.it, inserendo come oggetto “Stagionali”.

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