Pensioni

SITUAZIONE INIZIALE

La riforma del sistema pensionistico approvata sotto il Governo Monti ha imposto un repentino passaggio ad un sistema di calcolo contributivo, disponendo che le pensioni siano calcolate in base ai versamenti effettuati dal lavoratore, e non agli ultimi stipendi percepiti (sistema retributivo). Ciò ha creato distorsioni – una su tutte la questione dei cosiddetti “esodati” – e rigidità, con l’innalzamento dell’età pensionabile e il cosiddetto effetto rispetto al mondo del lavoro “anziani dentro, giovani fuori”, come definito dalla Commissione Europea nel Pensions Adequacy Report 2018.
Una volta giunti al Governo, una delle priorità come Movimento 5 stelle è stata quella di apportare dei correttivi al sistema pensionistico, garantendo maggiore flessibilità in uscita e incoraggiando un ricambio occupazionale per favorire l’ingresso dei giovani.
Inoltre, in una logica redistributiva e di equità, siamo intervenuti a tutela delle persone in difficoltà (con la Pensione di cittadinanza), operando contestualmente con un taglio sulle cosiddette “pensioni d’oro” per le quali non sono stati versati sufficienti contributi.

QUOTA 100

Per assicurare maggiore flessibilità di accesso ai trattamenti pensionistici, abbiamo introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta “Quota 100”. Tale misura offre la possibilità ai lavoratori pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali) di andare in pensione nel caso in cui gli stessi abbiano i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva non inferiore a 38 anni;
  • età anagrafica minima di 62 anni.

Con riferimento al requisito contributivo, i 38 anni richiesti potranno essere calcolati cumulando anche i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata.

Grazie a Quota 100 diamo un forte impulso al ricambio generazionale in quanto molte persone potranno anticipare la pensione fino a 5 anni rispetto a quanto previsto dalla Legge “Fornero”, favorendo, contestualmente, un rinnovamento delle competenze con nuove assunzioni di giovani lavoratori. Sulla base dei dati forniti dall’INPS al 30 giugno 2019, solo con riferimento ai lavoratori del settore privati, sono state accolte quasi 95.000 domande di pensionamento anticipato. Si segnala che il 27,1% delle pensioni Quota 100 liquidate riguarda persone in condizioni di difficoltà lavorativa (disoccupati, cassa integrati, ecc.).

Per approfondimenti si rimanda alla scheda dettagliata presente sul sito dell’INPS.

APE SOCIALE

L’Anticipo Pensionistico a carico dello Stato, conosciuto come APE sociale, è stato da noi prorogato per tutto il 2020 grazie al Decreto legge n. 4 del 2019. Si tratta di un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di coloro che abbiano un’età anagrafica minima di 63 anni, siano in possesso di un’anzianità contributiva minima di 30 anni e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissione per giusta causa o risoluzione consensuale e che, da almeno tre mesi, abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione; 
  • in stato di assistenza da almeno sei mesi a favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi della Legge 104 o un parente di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • in condizione di  ridotta capacità lavorativa pari o superiore al 74% accertata dalle commissioni competenti;
  • in condizione di lavoro dipendente come addetto ad attività lavorative gravose svolte per la durata di 7 su 10 anni lavorativi, o 6 su 7 anni; in questo caso si richiede un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, e non di 30. Nello specifico si fa riferimento ad attività lavorative particolarmente rischiose o pesanti (ad esempio: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, o ancora, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria, ecc). 

L’APE sociale interviene a favore di quei lavoratori che, pur avendo raggiunto i 63 anni, non hanno maturato i contributi necessari ad andare in pensione e che si trovano in difficoltà dal punto di vista della salute, familiare e occupazionale. Il lavoratore potrà godere di un assegno che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione di vecchiaia o al conseguimento della pensione anticipata, senza subire penalizzazioni sulla stessa. L’anticipo pensionistico viene calcolato seguendo gli stessi criteri della pensione quantificata al momento dell’accesso alla prestazione, ma non può in ogni caso superare 1.500 euro mensili. 
Sulla base dei dati diffusi dall’INPS aggiornati al 30 giugno 2019 sono state accolte oltre 50.000 domande, di cui quasi 32.000 a favore dei lavoratori disoccupati.

OPZIONE DONNA

Opzione donna è una possibilità fondamentale a favore di quelle donne, che, a causa di una carriera lavorativa spesso discontinua, difficilmente possono aderire all’istituto Quota 100. Grazie alla proroga di Opzione donna, prevista sia dalla Legge di bilancio del 2019 che in quella del 2020, la componente femminile della nostra forza lavoro, che in media ancora oggi trova lavoro più tardi rispetto al genere maschile, potrà godere in modo alternativo della pensione anticipata. I requisiti richiesti sono un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (entro il 31 dicembre 2019) ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per lavoratori dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome.
Al 30 giugno 2019, secondo i dati dell’INPS, hanno beneficiato di questa misura 10.879 donne, di cui il oltre la metà in situazioni di difficoltà lavorativa (disoccupate, cassa integrate, ecc.).

PENSIONE DI CITTADINANZA

Abbiamo introdotto la Pensione di Cittadinanza come misura di sostegno alle persone anziane con un basso reddito, garantendo a chi ha compiuto 67 anni una prestazione mensile di 780 euro in caso di unico beneficiario e di 1.032 euro in caso di più componenti nel nucleo familiare. La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.
Una parte della prestazione mensile pari a 150 euro viene erogata come contributo per l’affitto solo nel caso in cui il nucleo familiare non sia proprietario di immobile. La pensione viene accreditata nell’apposita carta fornita da Poste Italiane o sul conto corrente del beneficiario. La soglia dei 780 euro è stata fissata sulla base dei dati ISTAT in base ai quali, al di sotto di tale livello reddituale, la persona rientra nell’area di povertà assoluta e di impossibilità ad accedere a beni e servizi essenziali.
Sulla base dei dati INPS, grazie a questa misura nel 2019 abbiamo aiutato oltre 140.000 cittadini italiani in difficoltà. 
I requisiti reddituali e patrimoniali per l’accesso alla misura sono gli stessi previsti per il Reddito di cittadinanza (INSERIRE LINK A SCHEDA REDDITO). Diversamente, non esistono obblighi di sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sia per i beneficiari della Pensione di cittadinanza che per coloro che hanno un’età pari o superiore a 65 anni. Occorre specificare che nel caso in cui il beneficiario o un componente del nucleo familiare riceva ulteriori prestazioni pensionistiche, l’importo mensile della pensione di cittadinanza viene ridotto in corrispondenza all’importo mensile già percepito.

TAGLIO DELLE PENSIONI D’ORO

Uno degli obiettivi del Movimento 5 stelle è quello di eliminare, quanto più possibile, gli squilibri e le iniquità, anche quelle che riguardano il nostro sistema pensionistico. In Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 261-268) abbiamo introdotto disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua (le cosiddette “pensioni d’oro”). Il taglio delle “pensioni d’oro” è previsto per il periodo 2019-2023 in base alle seguenti aliquote percentuali graduate in base all’importo della prestazione: 

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Oggi qualsiasi giovane entri nel mondo del lavoro sa che per la propria pensione futura potrà contare esclusivamente sui contributi versati. Per questo con ragionevolezza ed equità intergenerazionale siamo intervenuti per garantire una pensione più proporzionata ai contributi versati a quei pensionati che godono di pensioni molto elevate (sopra i 100.000 lordi annui).

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Negli ultimi anni le modalità di erogazione della perequazione delle pensioni sono state più volte oggetto di alterazione allo scopo di contenere la spesa pubblica. In particolare, la perequazione è tecnicamente la rivalutazione dell’importo pensionistico rispetto all’inflazione (indicizzazione della pensione). Si tratta dunque di un meccanismo utilizzato affinché l’assegno pensionistico possa conformarsi all’aumento del costo della vita.  

Come Movimento 5 stelle ci siamo impegnati concretamente per garantire stabilità e certezze agli aventi diritto delle prestazioni pensionistiche, proteggendo contestualmente il potere d’acquisto di questi cittadini. Per questa ragione ci siamo fermamente battuti contro il blocco dell’indicizzazione, voluto dai precedenti Governi nei confronti delle pensioni ad importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Si è trattato di una misura inadeguata disposta ai danni dei pensionati col solo fine di assicurare un contenimento della spesa previdenziale, tanto da esser stata dichiarata incostituzionale ed illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 70 del 2015.

Con la legge di bilancio del 2019 siamo intervenuti per il triennio 2019-2021, migliorando il meccanismo di perequazione a favore dei pensionati con i seguenti adeguamenti al rialzo

  • al 100% (come previsto anche dalla normativa previgente) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo;
  • al 97% (in luogo del 95%) per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo;
  • al 77% (in luogo del 75%) per le pensioni di importo superiore e sino a cinque volte il minimo;
  • al 52% (in luogo del 50%) per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo;
  • al 47% (in luogo del 45%) per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo;
  • al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo;
  • al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo.

Con la Legge di bilancio 2020 abbiamo esteso l’indicizzazione piena per le prestazioni fino a 4 volte l’importo minimo. A decorrere dal 2022 abbiamo previsto un ulteriore miglioramento per i pensionati con indicizzazione al 100% per le prestazioni fino a 4 volte il minimo, al 90% per la fascia compresa tra 4 e 5 volte il minimo e al 75% per trattamenti superiori a 5 volte il minimo.

PACE CONTRIBUTIVA E RISCATTO AGEVOLATO ANNI DI STUDIO UNIVERSITARIO

Col Decreto legge n. 4 del 2019 abbiamo introdotto la Pace contributiva. La misura, riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, consente il recupero dei buchi contributivi tra una prestazione lavorativa ed un’altra, ai fini pensionistici. Avranno diritto al riscatto i lavoratori privi di anzianità contributiva nei periodi antecedenti il 1996, non titolari di pensione ed iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’INPS o le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il riscatto può essere fatto versando i contributi previdenziali in un’unica soluzione o a rate mensili.
Con la Legge di bilancio 2020 abbiamo ampliato l’efficacia della misura, estendendo da 5 a 10 anni, anche non continuativi, i periodi temporali riscattabili. Occorre specificare che questi ultimi non devono risultare soggetti a obbligo contributivo, o già coperti da contribuzione versata presso altre forme di previdenza obbligatoria e che saranno riscattabili solo i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019, data in cui è entrato in vigore il DL n. 4/2019. 
L’importanza della misura consiste nella possibilità di sanare la situazione di discontinuità lavorativa e di poter quindi accedere con maggiore facilità alle varie misure pensionistiche, ad eccezione dell’uscita anticipata con quota 100. 
Analogamente, al comma 6, articolo 20 del decreto legge n. 4 del 2019, siamo intervenuti per favorire il riscatto agevolato dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Beneficiari di questa misura sono gli under 45 che possono riscattare gli anni di formazione universitaria con un contributo ridotto.